
La Direttiva sugli edulcoranti
Nell’Unione Europea, l’armonizzazione della legislatura – che significa, assicurarsi che tutti gli Stati Membri abbiano simili leggi e regolamentazioni – e’ un processo continuo. L’armonizzazione della legislazione sui prodotti alimentari, e sugli additivi alimentari in particolare, e’ una conquista eccezionale. La direttiva 94/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli edulcoranti nei prodotti alimentari, (anche conosciuta come “Direttiva sugli Edulcoranti”), e’ stata adottata il 30 giugno 1994. Questa Direttiva e’ stata emendata tre volte per tenere il passo con gli sviluppi tecnologici nell’area degli edulcoranti. Gli articoli di questa legislazione contengono spiegazioni e disposizioni speciali per l’uso degli edulcoranti in alimenti e bevande; l’allegato di questa Direttiva indica i livelli massimi di impiego di ogni edulcorante ipocalorico in una data categoria alimentare.
Piu’ recentemente, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato una struttura di regolamentazione (Regolamentazione 1333/2008), che consolidera’ tutte le attuali autorizzazioni per edulcoranti e additivi alimentari in un testo unico legale, a partire dal gennaio 2011. Fino ad allora, le autorizzazioni sui edulcoranti elencate nell’allegato della Direttiva sugli Edulcoranti 94/35 rimangono applicabili.
I seguenti edulcoranti ipocalorici sono attualmente autorizzati nell’Unione Europea: Acesulfame-K (E950), aspartame (E951), sale di aspartame-acesulfame sale (E962), acido ciclamico (E952), Neohesperidina DC (E959), Saccarina (E954), Sucralosio (E955) e Thaumatina (E957).
Ogni edulcorante ipocalorico e’ autorizzato secondo livelli d’impiego stabiliti per quel particolare edulcorante, indipendentemente dal fatto che venga usato singolarmente o in combinazione con altri edulcoranti ipocalorici. I quantitiativi di additivi alimentari permessi in diversi alimenti e bevande sono fissati in modo tale che perfino il quantitativo medio di consumo giornaliero da parte di forti consumatori per prolungati periodi di tempo non ecceda la Dose Giornaliera Ammissibile.













